Quali documenti sono esenti da legalizzazione e Apostille?

Richiesta: Preventivo per traduzione giurata (asseverata) – Documenti portoghesi per ISEE Parificato

Cliente: Con la presente richiedo un preventivo dettagliato e i relativi tempi di consegna per la traduzione giurata (asseverata) dal portoghese all’italiano dei miei documenti finanziari e patrimoniali. Tali documenti sono necessari per l’ottenimento dell’ISEE Parificato per il prossimo anno accademico.

I documenti per i quali richiedo il servizio di traduzione giurata sono i seguenti:

  1. Demonstração de Liquidação de IRS: Sintesi ufficiale della dichiarazione dei redditi congiunta.
  2. Caderneta Predial Urbana: Certificato catastale relativo alla proprietà immobiliare.
  3. Declaração de Saldo Médio: Certificato bancario unico attestante il saldo e la giacenza media annua.

In allegato trasmetto i tre file in formato PDF per consentirvi il calcolo preciso delle cartelle di traduzione e delle relative marche da bollo necessarie per il giuramento in Tribunale o presso il Giudice di Pace.

A questo punto il cliente scrive: “Trattandosi di certificazioni emesse in Portogallo (Paese membro UE), i documenti sono esenti da legalizzazione o Apostille”.

Ma è veramente così? Vediamo insieme quali sono i documenti pubblici effettivamente esenti da legalizzazione o Apostille.

Esenzione dalla legalizzazione e Apostille per i documenti pubblici finalizzati all’accertamento dei seguenti fatti:

Art. 2, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016

a) nascita;

b) esistenza in vita;

c) decesso;

d) nome;

e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;

f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;

g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata;

h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata;

i) filiazione;

j) adozione;

k) domicilio e/o residenza;

l) cittadinanza;

m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Il Regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza (art. 2, comma 2).

Il Regolamento non si applica ai documenti privati (punto 17 del Considerando), a quelli pubblici di Stati non comunitari e alle copie autentiche di questi ultimi prodotte dalle autorità di uno Stato membro (art. 2, comma 3).

Il Regolamento non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro (art. 2, comma 4).

Immagine di macrovector / Freepik